Nel contesto dell’emergenza del Corona virus abbiamo pensato di semplificare le informazioni contenute nei decreti governativi che disciplinano i permessi di soggiorni (rilasci, rinnovi e ricorsi) e nella Circolare ministeriale del Dipartimento di pubblica sicurezza del 21.3.2010, in modo da fornire delle schede sintetiche e operative utili sia a operatrici e operatori dei centri di accoglienza, sia ai cittadini stranieri che dovessero averne bisogno.
Qui trovate le schede sintetiche in
ITALIANO – ENGLISH – ARABIC – FRANÇAIS
Di seguito pubblichiamo l’informativa legale dettagliata che abbiamo elaborato, con i riferimenti ai decreti, e che è possibile anche scaricare in pdf cliccando qui.
INFORMATIVA LEGALE COVID-19
- Se si è chiesto per la prima volta il rilascio del permesso di soggiorno oppure se si è chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno a partire dal 23/2/2020 il procedimento per la consegna è sospeso fino al 15 aprile. Dopo questa data sarà possibile rivolgersi alla Questura per avere informazioni (D.L. n. 18/2020, art. 103, comma 1 e circolare interno Dip. PS prot. 23308/21.3.2020)
- I permessi di soggiorno in scadenza in un giorno compreso dal 31/01/2020 al 15/04/2020, sono validi ai fini della regolarità di soggiorno fino al 15/6/2020. Dopo questa data sarà possibile avviare la procedura per il rinnovo (D.L. n. 18/2020, art. 103, comma 2 e circolare interno Dip. PS prot. 23308/21.3.2020)
- I documenti di identità (titolo di viaggio e carta di identità) scaduti o in scadenza sono prorogati fino al 31 agosto. (art. 104 dl n. 18/20 del 17/3/2020)
- Se è stato ricevuto un diniego dalla Commissione Territoriale notificato e non impugnato, oppure un rigetto in primo grado dal Tribunale, il residuo termine di 30 giorni per presentare ricorso, resta sospeso fino al 15 aprile. (art. 83 dl 18/2020 del 17/3/2020)
- Se si è ricevuto un’espulsione, convalida del trattenimento al CPR, con queste norme non vi è alcuna sospensione. (art. 83 dl 18/2020 del 17/3/2020)
- Se si deve presentare una prima richiesta di asilo o richiesta reiterata di asilo, è possibile rivolgersi alla Questura del domicilio e in caso di rifiuto di presa in carico è possibile rivolgersi al Tribunale che in questi casi procede ad ammettere la causa (procedimento cautelare o d’urgenza ex art. 700 cpc). (art. 83 dl 18/2020 del 17/3/2020)
- Se si deve richiedere una iscrizione anagrafica è possibile farlo on line con una mail semplice inviando il modulo apposito, e anche in questo caso per rifiuto o silenzio si può fare causa presso il Tribunale (procedimento cautelare o d’urgenza ex art 700 cpc). (art 83 dl 18/2020 del 17/3/2020)
- Tutti termini per impugnare innanzi al Tribunale Amministrativo i rigetti dei permessi per motivi di lavoro sono sospesi fino al 15/4/2020, tranne per chiedere al giudice di sospendere i provvedimenti impugnati. (art. 84 dl 18/2020 del 17/3/2020).